PUBBLICO IMPIEGO  - Antonio FOCCILLO
Audizione Commissione Lavoro Camera dei Deputati
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04/04/2017  Pubblico_Impiego.  

 

 

Audizione presso la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati
Valutazioni UIL sullo schema di decreto recante “modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”
Illustrate da Antonio Foccillo, Segretario Confederale Uil
Roma, 04.04.2017
 
 
 
Lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attuativo della delega di cui agli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124 si pone l’obiettivo di riordinare la disciplina del lavoro pubblico anche sulla scorta di quanto fissato nell’accordo del 30 novembre scorso tra Governo e OO.SS. Ed è proprio sulla base degli obiettivi dell’accordo che intendiamo modulare le nostre richieste di modifica del testo all’esame delle commissioni parlamentari, di cui comunque rileviamo passi avanti rispetto alla normativa vigente.
 
 
Il riequilibrio tra legge e contratto
 
Le nostre valutazioni non possono, quindi, che partire dal necessario riequilibrio tra legge e contrattazione a favore di quest’ultima. A normativa invariata, il rapporto tra queste fonti risulta nettamente sbilanciato a favore della legge e ciò ha ingessato la normale contrattazione, anche a prescindere dal famoso blocco dei rinnovi contrattuali, poiché questa è rimasta priva delle sue competenze di regolamentazione della disciplina del rapporto di lavoro che la cd. contrattualizzazione del pubblico impiego le aveva riconosciuto negli anni 90.
 
Ebbene, l’accordo sottoscritto il 30 novembre definisce la contrattazione quale sede naturale della disciplina del rapporto di lavoro, in luogo della legge. Un ruolo che viene restituito, in linea di principio, al contratto, riconoscendogli - all’articolo 2, comma 2 - la derogabilità delle norme di legge, passate, presenti e future, che hanno inciso sulle proprie materie di competenza (una su tutte è la c.d. Buona Scuola) come attribuite dal presente decreto, il quale mantiene, invece, carattere imperativo.
 
È evidente il passo in avanti rispetto all’attuale Testo Unico, come modificato dalla legge Brunetta, secondo cui la derogabilità è possibile solo quando siano le stesse normative a prevederla espressamente. Se, da una parte, la dichiarazione di cui all’articolo 2 costituisce un ottimo risultato raggiunto, dall’altra, il perimetro delle attribuzioni del contratto rimane circoscritto dall’imperatività delle norme del Testo Unico. Un’estensione dello spazio della contrattazione che, quindi, trova nella versione all’esame dello schema di decreto una serie di gabbie che ne limitano sensibilmente gli effetti. Il riequilibrio, che il Governo nell’accordo si è impegnato a perseguire, presuppone la riassegnazione, quanto meno di una parte, delle materie che fino al 2009 erano disciplinate dalla contrattazione collettiva. Un passaggio di consegne che, tuttavia, sulla base dell’attuale schema di decreto non avviene. È necessario, infatti, soffermarsi su quali siano effettivamente gli spazi della contrattazione e qui entra in gioco l’analisi degli articoli 5 e 40 come novellati.
 
All’articolo 5, rubricato “potere di organizzazione”, vengono delineate le materie di competenza esclusiva del datore di lavoro pubblico, tra cui vengono incluse, in particolare, la gestione e l’organizzazione dei rapporti di lavoro. Ai sensi del presente articolo, tali materie sono oggetto di partecipazione sindacale e sono, come stabilito dall’articolo 40, escluse dalla contrattazione.
 
La Uil già ha evidenziato, e torna a farlo in questa sede, come non possa parlarsi di riequilibrio senza che l’organizzazione del lavoro torni ad essere oggetto di disciplina contrattuale, ristabilendosi, così, la normale distinzione tra organizzazione del lavoro, attribuita, da una parte, ai contratti collettivi, e organizzazione degli uffici, di pertinenza, dall’altra, della legge, che ha regolato, dalla prima contrattualizzazione fino alla Brunetta, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. In sostanza, le spettanze negoziali continuano ad essere svuotate di contenuti e laddove esercitabili sono circostanziate da quanto previsto, più o meno incisivamente, dal Testo Unico, come, ad esempio, avviene con sanzioni disciplinari, valutazione e mobilità....

 

 

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