Salute e sicurezza  - Silvana ROSETO
PER NON NAVIGARE A VISTA
Manuale per Rls e Rlst
13/10/2012  | Salute.  

 

Le principali innovazioni del D.Lgs. n. 81/2008

 

1 - Le norme abrogate o integrate dal D.Lgs. n. 81/2008 (Testo che raccoglie la stragrande maggioranza della legislazione in materia di salute e sicurezza) (*)

  • D.P.R. 547/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
  • D.P.R. 164/1956 Norme per la prevenzione nelle costruzioni
  • D.P.R. 303/1956 Norme per l’igiene del lavoro - Rimane in vigore l’art. 64 - Ispezioni, dove gli ispettori del lavoro hanno facoltà di …
  • D.Lgs. 277/1991 Pb, amianto e rumore + rischi chimici, fisici e biologici
  • D.Lgs. 626/1994 Miglioramento di salute e sicurezza sul lavoro
  • D.Lgs. 493/1996 Segnaletica
  • D.Lgs. 494/1996 Cantieri temporanei o mobili
  • D.Lgs. 187/2005 Rischi da esposizione a vibrazioni meccaniche
  • Legge 123/2007 art. 2, 3, 5, 6 e 7

 

Più ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto incompatibile con lo stesso

2 - Il campo di applicazione

L’ampliamento del Campo di applicazione (Art. 3) del quadro normativo in materia di salute e sicurezza è stato attuato prevedendo l’inclusione sia del lavoro autonomo e delle imprese familiari che di tutte le tipologie contrattuali generalmente riconducibili alla definizione di “lavoro flessibile”.

I lavoratori autonomi e i componenti delle imprese familiari entrano per la prima volta, nell’ambito delle tutele e degli obblighi in materia di salute e sicurezza e con riferimento a tutti i settori (tuttavia limitatamente a determinate fattispecie di misure prevenzionali).

L’art. 21 del Decreto legislativo prevede infatti che queste tipologie di lavoratori:

  • devono utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del Titolo III (relativo alle attrezzature/macchine) dello stesso decreto;
  • devono munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni del Titolo III (relativo anche ai DPI);
  • devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento in presenza di appalto e subappalto.

 

Inoltre le stesse tipologie di lavoratori, con oneri a proprio carico, hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici. Inoltre devono cooperare in presenza di appalti e subappalti all’attuazione delle misure di prevenzione, partecipare e attuare il coordinamento necessario.

3 - Il sistema istituzionale

Numerosi sono gli interventi in merito che vengono previsti dal decreto finalizzati:

  • alla realizzazione di un “coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;
  • alla “definizione di un assetto istituzionale fondato sull’organizzazione e sulla circolazione delle informazioni”;
  • alla “razionalizzazione e al coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza” anche “riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia”;
  • al pieno coinvolgimento delle parti sociali nell’ambito del sistema istituzionale.

 

Tra le misure previste dal decreto legislativo finalizzate a favorire la razionalizzazione delle funzioni istituzionali ed il coinvolgimento delle parti sociali vanno evidenziate:

  • la costituzione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 5), tramite il quale finalmente si realizza quel coordinamento tra le istituzioni nazionali e territoriali
  •  l’attribuzione alla Commissione consultiva nazionale di un pieno carattere tripartito (art. 6) e la ridefinizione delle sue competenze in un’ottica di pianificazione sistemica.
  •  istituzione dei Comitati regionali di coordinamento (art. 7); la composizione e le funzioni di tali comitati sono quelle già in vigore a seguito della emanazione del Dpcm. 21 dicembre 2007; in tali comitati è, a differenza di quelli previsti dall’art. 27 del 626, prevista obbligatoriamente la presenza di quattro rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e di quattro rappresentanti delle Associazioni datoriali;
  • istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp) (Art. 8), costituito dai Ministeri della salute, lavoro, interno, dalle Regioni/Province autonome, da Inail, Ispesl, Ipsema, con il contributo del Cnel. Allo sviluppo del Sinp concorrono gli “organismi paritetici” e istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne; le Parti sociali partecipano al Sistema informativo attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi relativi al “quadro produttivo e occupazionale”, al “quadro dei rischi”, al “quadro di salute e sicurezza dei lavoratori” al “quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte”;
  • definizione delle attività che gli Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Inail, Ispesl, Ipsema) (art. 9)
  • riconoscimento che le Regioni e Province autonome, tramite le Asl, i Ministeri del lavoro, dell’Interno tramite i Vigili del fuoco, dello Sviluppo economico per il settore estrattivo, l’Inail, l’Ispesl, l’Ipsema, gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono mediante convenzioni attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in particolare nei confronti delle aziende artigiane, delle imprese agricole, delle pmi e delle rispettive associazioni; l’art. 13 al comma 5 prevede tuttavia che il personale di uffici delle Pubblica amministrazione che svolgono attività di vigilanza non possono prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.

 

4 - Il sistema di rappresentanza (Capo III Sezione VII)

Il sistema di rappresentanza definito dal decreto ripropone, in coerenza con i principi dettati dalla Direttiva comunitaria 89/391/Ce e dagli Accordi stipulati negli anni ’90 dalle Parti sociali, i due istituti fondamentali del sistema attuale:

a) i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

b) gli Organismi paritetici.

a) I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

  • Generalizzazione della presenza del Rls/Rslt - Il legislatore ha ritenuto di dover introdurre misure correttive alla legislazione vigente considerando che, a fronte dell’opzione attualmente prevista del Rappresentante dei lavoratori aziendale e territoriale, viene di fatto praticata, da parte di molte imprese, una terza via quella della non individuazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In questo senso va letta la previsione che qualora non si proceda alle elezioni degli RLS le funzioni siano svolte dal Rappresentante per la Sicurezza Territoriale e, conseguentemente l’obbligo da parte di ciascun datore di lavoro di comunicare all’Inail annualmente il nominativo del Rls e, in caso di assenza del Rls aziendale, di contribuire con un versamento pari a 2 ore lavorative al Fondo di sostegno alle Pmi, agli Rlst, alla pariteticità (di cui all’art. 52) che ha come compito prioritario di finanziare l’istituzione, generalizzata a tutti i settori, del Rlst e la sua formazione. Le modalità di funzionamento del Fondo di sostegno, previa intesa con le Organizzazioni sindacali e con le Associazioni imprenditoriali e sentita la Conferenza Stato - Regioni/Province autonome, entro dodici mesi dall’entrata in vigore, devono essere definite mediante Decreto interministeriale. La generalizzazione della presenza del Rlst, anche per le imprese con più di 15 dipendenti che non abbiano individuato l’Rls aziendale, costituisce, quindi, una delle principali innovazioni introdotte dallo schema di decreto. I compiti e le funzioni del Rslt (art. 48) restano gli stessi del Rls che tuttavia li esercita nei confronti di tutte le aziende o unità produttive del territorio e del comparto di competenza, nelle quali non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Vengono fatti salvi, rispetto alle nuove disposizioni, gli accordi migliorativi o di pari livello. Si rinvia alla contrattazione la definizione delle modalità di elezione o designazione del Rlst e, in carenza di accordi, ad un Decreto ministeriale (art. 48 c. 2), mentre per le modalità relative all’esercizio delle funzioni queste vengono stabilite esclusivamente in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 50 c. 3).
  • Estensione della presenza del delegato di sito – La presenza degli Rls di sito è prevista (art. 49) per contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri quali i porti, i centri intermodali di trasporto, gli impianti siderurgici, i cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, i contesti produttivi con complesse problematiche di interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente superiore a 500. In tali contesti l’Rls di sito è individuato tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito. Sarà anche in questo caso la contrattazione collettiva a stabilire le modalità di individuazione, e le modalità di esercizio delle attribuzioni di questa figura, attribuzioni che sono peraltro le stesse definite all’art. 50 per tutte e tre le tipologie di Rappresentante per la sicurezza.

 

b) Gli Organismi paritetici (art. 51)

Agli organismi paritetici vengono attribuite le funzioni già previste dall’art. 20 del 626 in merito al ruolo di prima istanza per le controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione. Inoltre (in coerenza con la definizione che di essi si dà all’art. 2 comma 1 lettera ee), secondo cui tali organismi sono sedi privilegiate per la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici, lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro, l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia, ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento) è stato modificato quanto stabiliva, all’art. 7, la Legge 123/07 secondo cui tali organismi potevano “effettuare sopralluoghi” dei cui esiti dovevano “informare la competente autorità di coordinamento dell’attività di vigilanza”.

  • Le disposizioni dello schema di decreto legislativo ampliano le funzioni degli Organismi paritetici stabilendo in particolare che:
  •  trasmettono alle imprese i nominativi degli Rlst di riferimento
  •  trasmettono una relazione sulla propria attività ai Comitati di coordinamento territoriali;
  •  possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
  • se dotati di personale con specifiche competenze tecniche possono effettuare, nei luoghi di lavoro dei territori e dei comparti di competenza, sopralluoghi finalizzati al supporto delle azioni di prevenzione.

 

5 - Obblighi a carico del datore di lavoro

  •  Comunicazione all’INAIL del nominativo del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori;
  •  Controllo affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. Si sottolinea la necessità di verificare l’idoneità alla mansione prima dell’inizio dell’attività lavorativa;
  •  Il testo contiene diversi riferimenti alla responsabilità sociale di impresa ovvero all’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali e ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

 

6 - Formazione e Informazione

  •  Innovazione significativa quella introdotta dall’art. 37 comma 7 che prevede un’adeguata e specifica formazione più l’aggiornamento periodico per dirigenti e preposti in relazione ai compiti di sicurezza.
  •  Le competenze acquisite devono essere registrate nel libretto formativo del cittadino (art. 2, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276).
    i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell’accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l’arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate.
  • Per le attrezzature di lavoro (art. 36 e 37 D.Lgs. 626/1994), il datore provvede che per ogni attrezzatura i lavoratori, non solo dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione, ma ricevano anche un’adeguata formazione relativamente alle condizioni d’uso ed alle situazioni anormali prevedibili, rendere consapevoli i lavoratori del rischio connesso con l’attività da svolgere;
  •  Oltre ad attuare la formazione l’informazione e formazione è necessario verificare le competenze acquisite;
  •  Nel decreto si sottolinea la necessità che il contenuto della formazione sia facilmente comprensibile per i lavoratori anche per quanto riguarda la lingua utilizzata.

 

7 - Medico competente

  •  Deve comunicare al Ministero della salute mediante autocertficazione il possesso dei titoli e i requisiti per poter svolgere il suo ruolo entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto;
  •  Deve comunicare in forma scritta in occasione della riunione periodica annuale i risultati anonimi e collettivi della sorveglianza effettuata.

 

8 - DPI

  • l’art. 78 comma 3 lettera a)recita : “i lavoratori provvedono alla cura dei DPI”, con l’aggiunta del verbo “provvedono” rende ancora più incisiva la parte attiva del lavoratore. Inoltre al comma 5 è previsto di “segnalare immediatamente” qualsiasi anomalia rilevata quindi è chiaro come l’abbinamento tra il dovere di cura e il non indugio in presenza di alterazioni nell’efficacia impegnano il lavoratore in modo preciso nel mantenimento in efficienza dei mezzi messi a disposizione.

 

9 - Attrezzature di lavoro

  •  La definizione di attrezzatura è rimasta invariata ma estesa a comprendere qualsiasi macchina, impianto, apparecchio di lavoro, indipendentemente dalla forma energetica che li mette in azione e all’uso cui sono destinati.
  •  Il lavoratore esposto è definito anche come colui che si trovi in una zona esposta a rischio e l’operatore è colui che utilizza l’attrezzatura di lavoro.

 

10 - Obblighi connessi agli appalti (art. 26)

Gli obblighi in capo al committente di verifica, informazione, e promozione della cooperazione e del coordinamento (committente, appaltatori e subappaltatori) previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 626/94, sono stati ulteriormente estesi “all’intero ciclo produttivo dell’azienda“, in particolare, a far data dalla Legge 123 dell’agosto scorso, con la previsione dell’obbligo:

  •  per il committente della redazione del Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze (Duvri)
  •  di specificare in relazione ai singoli contratti di appalto, subappalto e di somministrazione i costi relativi alla sicurezza del lavoro, “a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile” dei contratti stessi; a tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale

 

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(*) Non possiamo chiamarlo Testo Unico perché non ha avuto il tempo di completare l’iter necessario.