Segnalazione delle condizioni di rischio
Come tutti sanno, per operare azioni concrete, fattibili ed efficaci nel campo della prevenzione (approccio proattivo) e protezione (approccio reattivo) dei lavoratori, strutture ed ambiente è necessario approntare un sistema aziendale che parta dalla valutazione di tutti i rischi presenti sul lavoro e da qui redigere il previsto Documento di Valutazione dei Rischi lavorativi - DVR - (articoli 28 e 29 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), il quale deve avere natura dinamico/evolutiva e non statica. La stessa legge prevede che alla stesura del documento partecipi attivamente il RLS quale portavoce dei lavoratori, ovvero gli altri soggetti dalla stessa legge riconosciuti “professionalmente adeguati” per l’ambito operativo cui sono comandati e quindi sicuri indicatori di elementi fondamentali per l’analisi dei rischi a “tutto campo” indicata.
Ebbene, ricordando come sia obbligatoria la segnalazione delle condizioni di rischio rilevate sia da parte dei lavoratori che da parte dei preposti, secondo l’articolo 20 D.Lgs. n. 81/2008 “Obblighi dei lavoratori”, Comma 2, lettera e) e articolo 19 D.Lgs. n. 81/2008 “Obblighi del preposto”, comma 1, lettera f), quale può essere il miglior sistema per adempiere ad un obbligo normativo, la cui violazione si configura come reato penale sanzionato, se non la forma scritta, quindi rintracciabile?
Tra l’altro la segnalazione scritta, integrativa alla documentazione aziendale già presente, è sicuramente utile a rendere dinamico il DVR come previsto dalle stesse norme. In definitiva, tutta la documentazione relativa alle segnalazioni di rischio potenziale e infortunio mancato (near miss), sia esse provengano dai lavoratori, sia dal RLS, è praticamente assimilabile o affiancabile o integrativa al percorso evolutivo e di aggiornamento previsto dalla normativa vigente per il DVR.
Una corretta e trasparente gestione di questa documentazione, magari che riporti anche la “pesatura” del rischio (vedasi capitolo relativo all’infortunio mancato), oltre che essere documentazione strategica aziendale per la gestione dei rischi, può diventare un utile riferimento anche per l’inserimento di parametri di sicurezza per la valutazione del premio di partecipazione aziendale (vedasi capitolo sulla contrattazione, punto 13).
Non va dimenticato che l’adozione di questi strumenti, cui corrispondono le segnalazioni, si rivelano utili a perfezionare e migliorare l’attenzione del singolo, la collaborazione individuale e, di conseguenza, la cultura aziendale sulle componenti a rischio dell’attività.
Ebbene, se tutto ciò che è stato sinora descritto fa parte di un obiettivo comune aziendale, ovvero quello di avere un quadro puntuale ed evolutivo dei rischi aziendali e su questi adottare gli interventi ritenuti più opportuni, non si capisce quale sia la giustificazione dell’atteggiamento ancora oggi assunto dalla stragrande maggioranza delle aziende italiane, le quali dimostrano ai lavoratori ed RLS di non voler prendere in considerazione questo tipo di segnalazione, anzi che questa possa avvenire anche attraverso le sole indicazioni verbali, quindi senza alcuna traccia scritta che possa responsabilizzare qualche “soggetto decisionale aziendale” (in primis il datore di lavoro); dimostrando così di non volere accettare non solo l’indicazione del rischio (che si ricorda essere obbligatoria), ma anche l’assunzione di un atteggiamento di attenzione e considerazione delle condizioni pericolose da parte di chi le mette in pratica.
Provando a capire quali siano le motivazioni che stanno alla base del fatto di non voler ricevere segnalazioni di rischio potenziale, si possono prospettare alcuni scenari:
- se il DVR è stato redatto dal RSPP interno, o consulente esterno, questo andrà inizialmente a coprire un’analisi dei rischi compatibile con le conoscenze dei relatori e di chi ha collaborato con loro. Solamente con l’integrazione dell’esperienza dei lavoratori espressa attraverso le previste segnalazioni, ovvero da parte di coloro che sulla sezione operativa ci mettono quotidianamente “testa e mani”, anche rappresentati dal RLS (al quale la segnalazione va comunque inoltrata in parallelo), sarà possibile completare il quadro dei rischi, a meno che non si voglia inserire nel DVR solamente ciò che è immediatamente e facilmente “controllabile”.
- Non va dimenticato che la Direzione ed i Dirigenti Aziendali, supportati dagli elementi tecnici opportuni, vedono tra competenze primarie la capacità di gestire le decisioni e scelte sulle quali dovranno assumersene le responsabilità connesse, a meno che non si voglia evitare di allargare le decisioni già prese evitando di integrare il tutto con le esperienze operative poi “difficilmente gestibili”.
- Da parte della Direzione, voler gestire le decisioni (su competenza individuale spesso ben retribuita) lasciando le responsabilità ad altri non è indice di acquisizione di responsabilità e capacità di confronto.
Per concludere, il vero elemento di trasparenza, indicatore al RLS (e non solo) della volontà aziendale di approntare sistemi di prevenzione e protezione efficaci e condivisi (elementi basilari per l’adozione dei SGSL), pare sia proprio la “tracciatura responsabile” di tutte le azioni fatte ed auspicabili, comprese le segnalazioni da parte di chi sta in campo e “tocca con mano” situazioni operative migliorabili e/o con potenziale di danno a persone, ambiente e cose.