Salute e sicurezza  - Silvana ROSETO
PER NON NAVIGARE A VISTA
Manuale per Rls e Rlst
13/10/2012  | Salute.  

 

La responsabilità penale

 

La responsabilità penale è personale (articolo 27 della Costituzione) e viene fatta risalire al comportamento del soggetto incriminato.

Il dovere generale di sicurezza deriva dall’articolo 2087 del Codice Civile, altri obblighi generali derivano dalla normativa specifica antinfortunistica.

Il contenuto del dovere di sicurezza è espresso nei seguenti principali adempimenti di natura civile:

- obbligo di adeguare macchine, strumenti e impianti al criterio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile (sentenza di Cassazione Penale n. 10164 del 27/9/1994);

- obbligo d’applicare le misure indicate dalle norme ordinarie di diligenza e prudenza, in relazione alla concreta pericolosità del lavoro ed ai suggerimenti offerti dalla tecnica (Cass. Pen. n. 906 del 24/1/1990);

- obbligo di far osservare le norme di sicurezza da parte dei lavoratori interessati (Cass. Pen. n. 4083 del 23/3/1989);

- obbligo d’informare e formare i lavoratori sui rischi e misure adottate.

Inoltre:

- la mancata imposizione di un obbligo specifico da parte della legislazione speciale, non esenta il datore di lavoro dall’adottare le misure ritenute idonee per evitare o ridurre il rischio d’infortunio (Cass. Pen. n. 2054 del 3/3/1993);

- il datore di lavoro deve applicare le specifiche misure previste dalle norme di prevenzione senza possibilità di sostituire l’adempimento richiesto con altri erroneamente ritenuti più opportuni; non è possibile sostituire le cautele previste, ad esempio, con avvertimenti verbali al lavoratore (Cass. Pen. 21/3/1988) o con mezzi personali di protezione (P. Brescia 15/2/1979).

La responsabilità penale assume vari aspetti a seconda che dal comportamento antigiuridico derivi il verificarsi di:

– una situazione di pericolo (artt. 437 e 451 del c.p.)

– una situazione di danno (artt. 589 e 590 del c.p.)

Potranno rispondere personalmente di reati, commessi nel campo della prevenzione e protezione dai rischi lavorativi, coloro che, agendo in singolo o in cooperazione con altri, cagionano ad altri lesioni da cui derivi un danno (infortunio) o una malattia nel corpo (tecnopatia).

Le norme di sicurezza hanno la caratteristica di essere sanzionate, nella stragrande maggioranza, penalmente, col risultato che la sola violazione di una norma costituisce reato.

Difatti, non si commette reato solo quando si verifica l’infortunio; si commette reato quando non viene osservata la norma di sicurezza. Se poi, in conseguenza della violazione antinfortunistica, si verifica anche un infortunio, i reati commessi diventano due a cui corrispondono:

una contravvenzione (esempio: dovevi dare dettagliate informazioni e non le hai date)

un delitto (in conseguenza di ciò un lavoratore ha subito un infortunio).

Inoltre, dal punto di vista delle responsabilità, risultano due figure nettamente differenziate con distinte attribuzioni e competenze organizzative a cui sono collegate responsabilità verso sottoposti, identificandosi in:

– coloro che, nell’esercizio delle attività considerate, esplicano vere e proprie funzioni di direzione (datore di lavoro e dirigenti);

– coloro che hanno mansioni di sovrintendere e vigilare sulla esecuzione dei lavori (i preposti).