Modalità sanzionatorie
A seguito, si riportano estratti del D.Lgs. n. 758/1994, e precisamente il Capo II, “estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro” (articoli da 19 a 25).
Articolo 19 “Definizioni”.
(omissis) Si intende per: contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda (omissis)
Articolo 20 “Prescrizione”.
Comma 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria (omissis), impartisce al contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario.
Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento.
In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero (omissis).
Comma 3. Con la prescrizione l’organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo (omissis).
Articolo 21 “Verifica dell’adempimento”.
Comma 1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità (omissis).
Comma 2. Quando risulta l’adempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (omissis).
Comma 3. Quando risulta l’inadempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni (omissis).
Articolo 23 “Sospensione del procedimento penale”.
Comma 1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso al momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’articolo 21, commi 2 e 3 (omissis).
Comma 3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l’assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.
Articolo 24 “Estinzione del reato”.
Comma 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza (omissis) e provvede al pagamento previsto dall’articolo 21, comma 2.
Comma 2. Il pubblico ministero richiede l’archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.
Comma 3. L’adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo (omissis), ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell’applicazione dell’articolo 162-Bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.