Responsabilità del datore di lavoro
Dall’infortunio professionale e dalla malattia professionale può evidenziarsi a carico del datore di lavoro una responsabilità penale (ad esempio: per omicidio colposo, lesioni colpose).
Tuttavia, è bene sottolineare che l’assicurazione obbligatoria, gestita dall’INAIL, esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro, escluse le ipotesi in cui:
- il datore di lavoro abbia riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato (La Corte Costituzionale, sentenza n. 102 del 29 aprile 1981, ha ritenuto illegittime le norme che, nel riconoscere la responsabilità civile del datore di lavoro per i fatti costituenti reato, escludevano che questi potessero essere accertati anche dal giudice civile in caso di “mancato promovimento dell’azione penale”);
- in giudizio sia stato accertato che l’infortunio è avvenuto per fatto imputabile a coloro che il datore di lavoro ha incaricato della direzione e sorveglianza o ad altri suoi dipendenti (per delega o attribuzione legata a mansione), se del fatto di essi questi debba rispondere secondo il codice civile.
Nei casi sopra esposti, la responsabilità civile del datore di lavoro è comunque esclusa quando, per la punibilità del fatto, sia necessaria la querela della persona offesa.
Ad avviso della giurisprudenza, inoltre, soprattutto se si tratta d’imprese di grandi dimensioni, il datore di lavoro può essere esonerato da responsabilità in merito all’osservanza delle norme antinfortunistiche solo quando sia rigorosamente provato che abbia delegato ad altra persona tecnicamente qualificata, ed alla quale siano stati attribuiti i relativi poteri di spesa, l’incarico di seguire lo svolgimento del lavoro e di disporre e far osservare le norme antinfortunistiche, e non risulti che sia a conoscenza di eventuali inadempienze della persona da lui delegata.
Danno biologico.
Sulla materia la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che:
- “all’azione di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, per gli effetti non collegati all’eventuale diminuzione dell’attività lavorativa o alla eventuale perdita di guadagno, non può essere opposto l’esonero dalla responsabilità civile previsto dall’art. 10, DPR n. 1124/1965” (sentenza n. 356 del 18 luglio 1991);
- il lavoratore infortunato ha diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui è derivato l’infortunio, “al risarcimento del danno biologico anche se il danno risarcibile complessivamente considerato (cioè comprensivo del danno patrimoniale), non supera l’ammontare delle indennità corrisposte dall’INAIL” (sentenza n. 485 del 27 dicembre 1991).
Azione di regresso e azione di surroga dell’INAIL.
Laddove trovi applicazione l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l’INAIL è tenuto a erogare le indennità anche nei casi di esonero dalla responsabilità civile del datore di lavoro, salvo il diritto di regresso contro la persona civilmente responsabile. Quest’ultima peraltro deve versare all’Istituto erogatore una somma corrispondente al valore capitale dell’ulteriore rendita dovuta, calcolato in base ad apposite tabelle.
La sentenza che accerta la responsabilità civile è sufficiente a costituire l’Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile, l’Istituto può anche esercitare la stessa azione di regresso contro l’infortunato, quando l’infortunio sia avvenuto per dolo dello stesso, accertato con sentenza penale.
Dalle azioni suesposte (azioni di regresso) va distinta la parallela azione di surroga dell’INAIL, che è diretta verso terzi estranei al rapporto assicurativo per il recupero delle prestazioni erogate al lavoratore.
Obblighi di cooperazione con l’INAIL
Il datore di lavoro deve permettere agli incaricati dell’INAIL l’accertamento, anche nelle ore di lavoro, delle circostanze in cui l’infortunio è avvenuto ed è obbligato a dare all’Istituto stesso le notizie documentate relative alle retribuzioni che debbono servire di base per la liquidazione dei premi di assicurazione.
I datori di lavoro devono esporre in luogo visibile un cartello indicante i medici e gli stabilimenti di cura designati dall’Istituto. Questi sono tenuti a provvedere alla prestazione dei soccorsi di urgenza, qualora non possa provvedervi l’INAIL, con diritto a rimborso da parte dell’Istituto delle relative spese, ed in ogni caso al trasporto dell’infortunato a proprie spese al luogo nel quale questi può ricevere le prime immediate cure o anche per far venire il medico al luogo in cui l’infortunato si trova, se intrasportabile.
Altre notizie sull’INAIL
Il decreto 81/08 ridefinisce molti aspetti dell’attività dell’INAIL attinenti, essenzialmente, a quattro macroaree di intervento:
1. la vigilanza
2. il sistema informativo, assistenza e formazione
3. le attività di consulenza
4. il sostegno economico alle imprese.
In tema di vigilanza, L’INAIL parteciperà, insieme all’ISPESL e all’IPSEMA, con funzione consultiva, al «Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro» istituito presso il Ministero della Salute (art. 5). Tra i principali compiti del Comitato, si segnala quello di programmare l’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il Titolo I del decreto prevede l’istituzione del SINP, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 8). Attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi e la creazione di specifici archivi e di banche dati unificate, il SINP fornirà dati utili per programmare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per indirizzare le attività di vigilanza. L’INAIL, che partecipa al sistema con le sue informazioni ed elaborazioni, garantirà la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a questo fine, sarà titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Come elemento di novità, il sistema informativo verrà implementato grazie alla previsione dell’art. 9 (comma 4 a) che assegna all’INAIL, a fini statistici e informativi, il compito di registrare i dati sugli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno. Tale compito, dopo una fase transitoria, solleverà i datori di lavoro dall’obbligo della tenuta del registro infortuni (art. 8 comma 4 e art. 53). Confermato il ruolo che l’Istituto dovrà svolgere in tema di assistenza, informazione e formazione (art. 10), ne è stato ridefinito il compito in tema di consulenza.
Infatti, l’articolo 9 del decreto indica l’INAIL, con l’ISPESL e l’IPSEMA, come enti che esercitano anche attività di consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I tre enti forniranno, coordinandosi, consulenza alle micro, piccole e medie imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più adatti mezzi e metodi operativi sia all’individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalità prevenzionali.
Sulla base dell’articolo 11, l’Istituto finanzierà progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese come anche progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. È previsto che un criterio di priorità per l’accesso al finanziamento sarà l’adozione di buone prassi da parte delle imprese.
Infine, sempre in tema di sostegno economico, presso l’INAIL sarà costituito un fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità (art. 52). Il fondo ha come obiettivi il sostegno e il finanziamento delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione; il finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi. Ha, altresì, l’obiettivo di sostenere le attività degli organismi paritetici.