L’accordo interconfederale del 22 giugno 1995
La prima applicazione
Di questo accordo è in corso la revisione per aggiornarlo e renderlo coerente con il D.Lgs.81/2008, fino alla conclusione della trattativa l’accordo del ‘95 è in vigore ed esigibile.
“Confindustria, CGIL, CISL e UIL visto il D.Lgs. 626/1994 che … demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi … tenendo conto degli orientamenti partecipativi che hanno ispirato le direttive comunitarie … ritenuto che la logica che fonda i rapporti tra le parti nella materia intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione; convengono quanto segue:
Parte prima.
1 – Il rappresentante per la sicurezza.
… Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, in tutte le aziende … aderenti al sistema Confindustria saranno promosse le iniziative, con le modalità di seguito indicate …”
Seguono:
Descrizioni e modalità d’elezione RLS per aziende o unità produttive fino a 15, da 16 a 200, da 201 a 300 e con più di 300 dipendenti. “La durata dell’incarico è di 3 anni”
Permessi, “oltre ai permessi già previsti per le RSU, i RLS utilizzano, per ogni rappresentante, permessi retribuiti pari a … 12 ore annue nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti … 30 ore annue nelle aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti … 40 ore annue nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti,”, inoltre, per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b) - consultazione preventiva, c) - consultazione designazione addetti, d) - consultazione formazione, g) - riceve formazione adeguata, i) - formula osservazioni, e l) - partecipa alla riunione periodica, del comma 1 dell’art. 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore”;
Procedure per l’elezione o designazione del RLS nei casi in cui sia già costituita la RSU, nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita ed in assenza di rappresentanze sindacali. “Nel caso di dimissioni della RSU il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre i 60 giorni …”.
2 – “Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta nell’art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, le parti concordano sulle seguenti indicazioni”.
Segue la descrizione delle:
Modalità d’accesso ai luoghi di lavoro, dove il RLS è impegnato a “segnalare preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite si possono svolgere anche congiuntamente al RSPP o addetto da questi incaricato”;
Modalità di consultazione, “laddove il D.Lgs. n. 626/1994 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività … il RLS ha facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni … il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS e il rappresentante conferma l’avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale della stessa”;
Informazioni e documentazione aziendale dove “il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) - valutazione dei rischi, sostanze e preparati pericolosi, macchine, impianti, organizzazione, misure di prevenzione, infortuni e malattie professionali - e f) - informazioni provenienti dai Servizi di vigilanza - del comma 1 dell’art. 19 … il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del RLS, le informazioni e la documentazione richiesta … il RLS, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale”.
3 – “Formazione dei rappresentanti per la sicurezza.
… si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività … deve comunque prevedere un programma base di 32 ore (l’accordo Federchimica-FULC, sottoscritto cinque mesi dopo, ne prevede 40 ed Enichem sviluppa il percorso su 80 ore) … tale programma deve comprendere conoscenze generali su obblighi … norme … rischi … misure di prevenzione e protezione … metodologie sulla valutazione del rischio … metodologie minime di comunicazione … Oltre a quanto sopra previsto, la contrattazione nazionale di categoria può individuare ulteriori contenuti specifici della formazione (anche in tema di metodologia didattica) … ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza … un’integrazione della formazione …”.
4 – “Riunioni periodiche.
Il RLS può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate condizioni di rischio o di significative variazioni … della riunione viene redatto verbale”.
Parte seconda.
1 – “Organismo paritetico nazionale”. Segue descrizione.
2 – “Organismi paritetici territoriali”.
Organismi Paritetici Regionali … “l’OPR elabora, di sua iniziativa o su proposta degli OPP, progetti formativi inerenti le materie dell’igiene e la sicurezza sul lavoro … può, di sua iniziativa, promuovere direttamente l’organizzazione di corsi e giornate formative … coordina gli OPP e tiene un elenco dei nominativi RLS …
Organismi Paritetici Provinciali “… al fine di una gestione condivisa e comunque non conflittuale … funzione di composizione ... sono aditi quali prima istanza di risoluzione di controversie insorte circa l’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione … a tali organismi sono altresì attribuiti i seguenti compiti:
- informazione dei soggetti interessati sui temi della salute e sicurezza.
- tenuta di un elenco contenente i nominativi dei RLS …
- trasferimento dei dati di cui sopra all’OPR.
- proposte all’OPR in materia di fabbisogni formativi …”.
“Composizione delle controversie.
… Pertanto, in tutti i casi di insorgenza di controversie relative all’applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti … le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano a adire l’OPP al fine di riceverne una soluzione concordata, ove possibile … La parte che ricorre all’OPP, ne informa senza ritardo le altre parti interessate …i compiti di segreteria sono assunti dalle associazioni territoriali degli imprenditori”.
Secondo l’articolo 51, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, questi organismi “sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti”, quindi l’accordo interconfederale usa un termine più preciso ed incisivo di quello usato dal decreto, ovvero quello di “risoluzione”, dandogli così anche un potere decisionale in caso di controversie.
Inoltre, secondo l’art. 2, comma 1 lettera ee) del D.Lgs. n. 81/2008, gli “organismi paritetici” sono definiti: “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per:
- la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
- lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia;
- ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”;
Quindi, per programmi formativi, buone prassi aziendali, assistenza alle imprese ed adempiere alla funzione di “risoluzione”, sempre “in una gestione non conflittuale e partecipativa delle controversie” prevista dello stesso accordo interconfederale, è facile immaginare come l’Organismo paritetico abbisogna d’essere preventivamente supportato, per arrivare alla definitiva “risoluzione”, da momenti informativo/formativi e mezzi più precisi di riferimento sul territorio, quali:
- contrattazione territoriale mirata;
- continuo confronto fra RLS/RLST, RSPP/SPP, Medico Competente, ASL e datori di lavoro;
- proposte formative, destinate ai lavoratori, dirigenti, preposti, responsabili ed incaricati delle varie funzioni preposte alla prevenzione in azienda, inserite in veri e propri processi autoalimentanti (formazione continua) e su questo definire un sistema per la validazione territoriale delle aziende più “sensibili”, in modo da consentire una distinzione tra chi rispetta regole e norme, quindi rivalutare l’immagine aziendale e mantenere una corretta concorrenza di mercato, evitando così di “agevolare” coloro che non adempiono a quanto dovuto.