Il lavoratore isolato
Spesso succede che il lavoratore rimanga isolato nell’espletare la propria mansione, come spesso, di conseguenza, ci si chiede se ciò è o meno sicuro.
Se dal DVR s’individuano, per esempio, rischi di scivolamento (pavimentazione sdrucciolevole, presenza di spanti oleosi, operazioni di salita e discesa da vari livelli o scalini, utilizzo di scale mobili o alla marinara, ecc.), da schiacciamento tra parti in movimento, elettrocuzione (operazioni, anche semplici, su quadri elettrici, sicurezze, interruttori, ecc.), movimentazione carichi (caduta, incastramento, schiacciamento, manovra sbagliata che blocchi e/o invalidi fisicamente il lavoratore, ecc.), incendio, emissione di gas, fumi o quant’altro possa influire negativamente sulla persona o sulle strutture (pericolo di crollo, esplosione, cedimenti strutturali, ecc.) il lavoratore non deve essere lasciato isolato perché soggetto a rischio individuale che comporta la perdita dell’autonomia nel mettersi al sicuro, compreso l’allertamento per un eventuale intervento di soccorso, salvataggio o messa in sicurezza. Difatti, l’isolamento del singolo, segnalato dal RLS attraverso la comunicazione scritta ufficiale, può essere visto come elemento da inserire nel previsto DVR perché non solamente la parte tecnica, ma anche l’ambiente e le organizzazioni del lavoro possono essere considerate esse stesse come fonte di rischio.
Naturalmente, come ogni altro rischio, anche l’isolamento del lavoratore andrà “pesato” ed inserito nella programmazione elencando “le misure di prevenzione e di protezione” previste (alla prevenzione, normalmente, corrispondono sistemi organizzativi e di coinvolgimento delle “risorse umane” aziendali mentre, alla protezione, corrisponde l’intervento puramente tecnico, entrambe sono comunque fondate sul comportamento umano ed al grado di partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi livello essi siano collocati nella scala gerarchica aziendale), definitive e provvisorie.
Se il lavoratore è comandato a semplice attività di controllo, senza alcuna prerogativa d’intervento manuale (in caso di guasto o anomalia esso deve allertare una squadra preposta per l’intervento), esso deve almeno essere collegato ad altro personale, via radio (dopo attenta valutazione dei possibili ostacoli alle radiofrequenze, il tempo di durata delle batterie o quant’altro possa impedire la normale ricezione e/o trasmissione, l’addestramento specifico del lavoratore, ecc.), telefono, citofono, semplici segnali (acustici e luminosi) azionati da pulsanti elettrici, comunque adottando un’organizzazione del lavoro che possa consentire il contatto tra le varie persone secondo scadenze temporali precise.
- Esistono in commercio degli apparecchi, chiamati “uomo a terra”, i quali emettono un segnale acustico quando si trovano in posizione orizzontale; questi sistemi, però, presentano notevoli limiti: in primo luogo non è detto che l’apparecchio arrivi a collocarsi in posizione d’allertamento, e quindi dare l’allarme, anche se la persona che lo porta è priva di conoscenza, in secondo, per quanto dato sapere, a tutt’oggi sono in commercio apparecchi in grado di emettere un semplice segnale sonoro (e non a radiofrequenza), perciò va prevista comunque la presenza di una seconda persona nel raggio d’azione del segnale acustico -.
Si pensi anche a lavoratori che operano in quota i quali, pur dotati di appositi DPI per la ritenzione in caso di caduta, devono essere soggetti a sorveglianza (continua, a carico di una o più persone, saltuaria ma con tempi definiti, o altro) in quanto, in caso di caduta reale, e quindi del rimanere “appeso”, il soggetto in breve tempo è soggetto al “trauma da sospensione” (rallentamento dei flussi sanguigni dovuto alla posizione obbligata e alla compressione delle cinghie).
Per le situazioni prima descritte vanno comunque considerati i casi d’emergenza previsti: emergenze specifiche (per esempio emissione di gas, nubi, getti di prodotto da condutture in pressione, ecc.), incendio, emergenza sanitaria ed evacuazione.
Per le emergenze specifiche non è possibile immaginare un quadro d’intervento ed evacuazione a carico di una sola persona.
Per l’evacuazione, conseguenza di un pericolo grave ed immediato, la persona comunque non deve rimanere isolata.
Per l’emergenza sanitaria e antincendio è chiaro che la presenza di una sola persona è situazione da valutare attentamente.
In conclusione, sono ben specifiche le attività per cui potrebbe essere prevista la presenza di un unico operatore (controllo, contabilità, lavoro d’ufficio, ecc.), di solito eseguite di giorno e con la concreta possibilità di contatto con altri esseri umani se, invece, trattasi d’operazioni notturne è opportuno valutare il problema caso per caso (anche le guardie giurate in ronda notturna girano da sole, però sono in costante collegamento radio con la centrale e richiedono supporto in caso d’intervento).
È impegno del RLS:
- valutare attentamente le situazioni che portano alla possibilità, per i lavoratori, di rimanere isolati;
- analizzare le motivazioni, di solito di natura organizzativa, che hanno portato il Datore di lavoro alla scelta di questa soluzione;
- valutare attentamente gli aspetti tecnici, che consentano l’evacuazione o l’intervento rapido, anche con lo stesso lavoratore;
- impegnare alla ricerca delle migliori soluzioni attraverso la segnalazioni delle condizioni di rischio individuate, all’adozione di adeguate misure provvisorie e alla collaborazione nella progettazione della bonifica.