Tutela delle lavoratrici madri
La gravidanza rende la donna più sensibile nei confronti dei rischi presenti negli ambienti di lavoro, con possibili conseguenze sulla salute della madre e del nascituro, pertanto, la valutazione dei rischi lavorativi va obbligatoriamente (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articolo 28 comma 1) integrata con la considerazione preventiva dei “rischi per la gravidanza”, con particolare riferimento ai rischi di esposizione ad agenti fisici, chimico-biologici, processi o condizioni di cui agli allegati a, b, c, del D.Lgs. n. 151/2001 per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo d’allattamento, fino a sette mesi dopo il parto, individuando la specificità del rischio per gravidanza ed allattamento e valutando le possibili mansioni alternative.
In tale contesto, fermo restando il divieto di esposizione a “lavori pericolosi, faticosi ed insalubri”, si raccomanda al datore di lavoro l’osservanza dei seguenti adempimenti:
- individuare preventivamente le mansioni non compatibili con la gravidanza anche considerando gli aspetti ergonomici e la fatica mentale;
- con riferimento al diritto al riposo della lavoratrice in gravidanza ed in allattamento, devono essere predisposti luoghi dove la lavoratrice possa riposare in posizione distesa ed in condizioni appropriate (articolo 14 del DPR n. 303/1956 , come modificato dall’articolo 33 del D.Lgs. n. 626/1994);
- il datore di lavoro deve curare, ove del caso, l’informazione alle lavoratrici straniere nella loro lingua di origine o in una lingua da essa comprensibile.
Sorveglianza sanitaria
Il medico competente che, in base alle sue specifiche conoscenze, collabora con il datore di lavoro nella definizione dei rischi presenti in azienda, compresi quelli per la gravidanza, deve certificare, su richiesta della lavoratrice stessa, la compatibilità delle mansioni e dell’ambiente in cui si svolgono con lo stato di gravidanza.
In ogni caso il datore di lavoro è obbligato a conoscere la normativa specifica, in particolare il D.Lgs. n. 151/2001, che negli allegati elenca dettagliatamente i rischi per la gravidanza.
Per quanto riguarda il caso in cui l’azienda non è tenuta ad avere un medico competente, si fa rinvio al testo della circolare dell’INPS n. 152 del 2000 e circolare Min. Lav. 43/2000 di pari oggetto.
I rischi lavorativi possono legarsi:
- all’organizzazione del lavoro (lavoro faticoso, notturno, con trasporto e sollevamento pesi, in catena di montaggio con ritmi frequenti oppure in piedi per periodi prolungati);
- all’ambiente (rumore elevato, vibrazioni, radiazioni, condizioni climatiche sfavorevoli);
- all’utilizzo di particolari materiali (mastici, colle, colori, vernici, smalti, gas anestetici, fumi, solventi, diluenti, detergenti, disinfettanti, metalli pesanti come il piombo);
- all’eventuale presenza di agenti infettivi (ad esempio: batteri, virus).
Se la lavoratrice è in gravidanza, il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie per evitare l’esposizione a rischio delle lavoratrici.
L’azienda può:
- modificare temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro;
- ove ciò non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro sposta la lavoratrice a mansione non a rischio (n.b. può essere anche una mansione anche di livello inferiore, purché la lavoratrice mantenga la stessa retribuzione e qualifica) dandone informazione scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- ove non esistano in azienda mansioni compatibili, il datore di lavoro lo comunica alla Direzione Provinciale del Lavoro al fine di avviare la procedura per l’allontanamento anticipato della lavoratrice.
È opportuno, al fine di accelerare la procedura, che tale comunicazione venga inviata anche all’ASL competente per territorio.