Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro - SGSL
D.Lgs. 81/2008, Titolo I, Capo III, Sezione II, Articolo 30 “Modelli di organizzazione e di gestione”
Comma 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: …
Comma 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
Comma 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello ...
Comma 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6 ...
Inoltre, continuando con l’analisi del D.Lgs. n. 81/2008, particolare attenzione va data ai contenuti dell’articolo 35 “Riunione periodica”, dove al comma 3 si legge: “Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Nei confronti dei previgenti contenuti normativi indicati dal D.Lgs. n. 626/1994, attraverso l’indicazione: “possono essere individuati”, oggi si indica quindi l’esplicita possibilità, naturalmente preventivamente richiesta per iscritto dal RLS (elemento vincolante qualora si noti una “poca o totalmente assente” intenzione dell’azienda a discutere degli argomenti citati alle lettere “a” e “b”, nell’interpretare “inutile” tutto ciò che ha “possibilità” di non essere implementato perché non obbligatorio) di avere a riferimento proprio questi argomenti al fine di perfezionare ed integrare il già previsto Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e le azioni ad esso collegate e conseguenti - in merito vedasi anche la definizione data al comma 1 dell’articolo 2, lettera z) “linee guida”: “atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL (Nota: per le attribuzioni in merito vedasi successivo articolo 9, comma 2, lettera l) predisposizione delle linee guida di cui all’articolo 2, comma 1, lettera z)”-.
Il fatto che per decreto si “possa” discutere di argomenti quali le buone prassi (BP&BT, Buone Prassi e Buone Tecniche aziendali), codici di comportamento e SGSL in riunione periodica (momento di discussione obbligatorio e verbalizzato) significa che questi temi sono ritenuti importanti al fine del corretto raggiungimento di precisi obiettivi di prevenzione, protezione e tutela di SSA.