Ivana VERONESE: comunicato Stampa del 25/01/2019
Decreto Immigrazione e Sicurezza: Circolare del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2019
Decreto Immigrazione e Sicurezza: Circolare del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2019
25/01/2019  | Immigrazione.  

 

Scarica la: ​Circolare 14 gennaio 2019

 

(da: http://www.integrazionemigranti.gov.it, 24 gennaio 2019 ) Il Ministero dell'Interno, con la circolare del Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione del 14 gennaio 2019 ha diramato ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione delle nuove norme dettate dalla legge n. 132/2018. Tali chiarimenti si aggiungono a quelli contenuti nella circolare del 18 dicembre 2018.

 

Per quanto riguarda, in particolare, il tema dell'accoglienza, la circolare chiarisce che la nuova normativa riforma le disposizioni riguardanti il sistema SPRAR, rinominato Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (Siproimi), riservando l'inserimento nelle strutture di tale circuito, ai beneficiari di una forma di protezione internazionale, ai minori stranieri non accompagnati nonché ai titolari dei nuovi permessi di soggiorno temporanei di carattere umanitario.

 

A) Accoglienza nei centri di cui agli artt. 9 e 11 del D.lgs. 142/2015 (CARA, CDA e CAS)

 

Le nuove disposizioni – chiarisce il Ministero dell'Interno -  non mutano il quadro dei destinatari dell'accoglienza in dette strutture, destinate ad accogliere:

 

a) i richiedenti asilo fino alla definizione della domanda di protezione internazionale;

 

b) i richiedenti asilo che hanno fatto ricorso avverso la decisione di rigetto della protezione internazionale;

 

c) i richiedenti asilo che hanno già ottenuto la protezione umanitaria ai sensi della normativa previgente, ma che hanno impugnato la decisione di rigetto adottata dalla commissione territoriale, mantenendo in questo caso la qualifica di richiedenti asilo;

 

d) i richiedenti asilo per i quali è stata attivata la procedura Dublino e sono in attesa dell'eventuale trasferimento nel Paese competente alla trattazione della domanda d'asilo;

 

e) i c.d. "dublinanti di ritorno" ovverossia gli immigrati giunti in Europa attraverso la frontiera italiana che hanno presentato domanda di asilo in altro paese europeo aderente al sistema europeo comune di asilo.

 

Alle categorie sopra elencate si potranno aggiungere i richiedenti asilo che attualmente si trovano nello Sprar fino alla scadenza del progetto in cui sono stati inseriti. Qualora al termine di tale periodo non sia intervenuta una decisione definitiva sulla domanda di asilo, potranno – su richiesta – proseguire l'accoglienza in una delle strutture di cui agli artt. 9 e 11

 

B) Accoglienza nel Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (Siproimi).

 

Le modifiche normative – chiarisce la circolare -  riservano l'accesso all'ex Sprar e ai relativi progetti:

 

a) ai titolari di protezione internazionale riconosciuti ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 25/2008;

 

b) ai minori stranieri non accompagnati, anche non richiedenti asilo. I minori richiedenti asilo, al compimento della maggiore età rimangono nel Sistema fino alla definizione della domanda di protezione internazionale (art. 12, c. 5 bis, D. L. n. 113/2018) e, nel caso di concessione della protezione internazionale, per il tempo riservato alla permanenza dei beneficiari. Il Siproimi, inoltre, si potrà sviluppare ulteriormente come sistema di accoglienza e di inclusione dei minori stranieri non accompagnati che, per effetto delle disposizioni introdotte dall'art.13 della legge n. 47 del 2018, potranno proseguire, in presenza dei presupposti previsti dalla medesima legge, il loro percorso di accoglienza fino al ventunesimo anno di età;

 

c) agli stranieri titolari dei permessi di soggiorno per casi speciali (per protezione sociale come le vittime di tratta, per violenza domestica, per grave sfruttamento lavorativo) ove non accedano ai percorsi specificamente dedicati (artt. 18, 18 bis, 22, c. 12 quater, del D. Lgs. n. 286/98);

 

d) a chi ha ottenuto un permesso di soggiorno per cure mediche, rilasciato agli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, e a chi ha ottenuto un permesso di soggiorno per calamità nel Paese di origine o per atti di particolare valore civile (artt. 19, 20 bis e 42 bis del D. Lgs. n. 286/98).

 

Per effetto delle nuove disposizioni, lo Sprar non dovrebbe subire alcun ridimensionamento, atteso che i posti disponibili potranno essere assegnati ai beneficiari di protezione. Potranno, inoltre, continuare a confluire nell'ex Sprar– utilizzando i posti attualmente disponibili nonché le nuove progettualità dedicate ai minori non accompagnati, che verranno finanziate a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo - i minori stranieri non accompagnati attualmente presenti:

 

a) presso le strutture temporanee attivate dai Prefetti ai sensi dell'art. 19 comma 3 bis del decreto legislativo n. 142/2015.

 

b) presso le strutture temporanee di prima accoglienza di alta specializzazione finanziati dai fondi FAMI e attivati dal Ministero dell'Interno;

 

c) presso le strutture dei Comuni che assicurano l'accoglienza ai sensi dell'art. 19 comma 3 del decreto legislativo n. 142/2015.

 

C) Titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari

 

Le nuove norme – chiarisce la circolare -  hanno introdotto una serie di disposizioni dirette a regolamentare la condizione giuridica di chi ha ottenuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base della previgente disciplina, con particolare riferimento al rinnovo del permesso di soggiorno e all'accoglienza.

 

Chi è già titolare del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in corso di validità, può continuare ad esercitare tutte le facoltà ad esso connesse e, in particolare, potrà chiedere la conversione del permesso per motivi di lavoro o di famiglia, ove ricorrano i relativi presupposti. In caso contrario, ove il permesso per motivi umanitari sia stato concesso a seguito della segnalazione della Commissione territoriale, l'interessato potrà chiedere di valutare la sussistenza di uno dei presupposti per il rilascio di un permesso per protezione speciale (ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25).

 

Per i procedimenti in corso, per i quali la Commissione territoriale ha chiesto sulla base delle norme previgenti, il rilascio del permesso per motivi umanitari lo straniero riceverà un permesso di soggiorno con la dicitura "casi speciali", della durata di due anni convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Anche in questo caso, alla scadenza, in mancanza di conversione, lo straniero potrà richiedere al questore un permesso di soggiorno per esigenze umanitarie nei casi previsti (art. 1, c. 9, decreto legge).

 

Sotto il profilo dell'accoglienza, per i titolari di permesso per motivi umanitari presenti nei centri di prima accoglienza di cui agli artt. 9 e 11 del D. Lgs. n. 142/2015, al momento della consegna materiale del permesso di soggiorno dovrà essere avviato il percorso di uscita dalle strutture, avendo in considerazione le eventuali particolari esigenze degli interessati.

 

Fonte: Ministero dell'Interno

 

Per ulteriori approfondimenti vai al focus dedicato al Decreto Immigrazione e Sicurezza