Ivana VERONESE: comunicato Stampa del 21/02/2019
Il Decreto sicurezza non può essere retroattivo
Il Decreto sicurezza non può essere retroattivo
21/02/2019  | Immigrazione.  

 

Di Beppe Casucci

 

Scarica la sentenza della Corte di Cassazione – Prima sezione civile – numero 4890/2019

 

Roma, 21 febbraio 2019 - La Corte di Cassazione ha recentemente confermato il principio di irretroattività delle leggi, che vale dunque anche per il decreto Salvini (legge 132/2018). Tale normativa - che tra le altre cose abolisce la protezione umanitaria - non si può applicare, sentenzia la Corte, alle domande di protezione presentate prima del 5 ottobre 2018, ma vale solo per le nuove richieste di protezione presentate dopo tale data. Alla luce di questa importante sentenza, ci chiediamo cosa sarà fatto per porre rimedio ai danni causati alle persone ed al sistema pubblico di protezione. Dopo il 5 ottobre l’Amministrazione ha dato per scontato che i titolari di permesso per motivi umanitari non avessero più accesso all’ex SPRAR. Da oggi questo verrà probabilmente messo in discussione perché questa logica è stata contraddetta dalla Corte di Cassazione. L’Alta Corte ha sentenziato in sostanza che si deve applicare la normativa vigente al momento della domanda di asilo. E lo stesso principio vale anche per la richiesta di accoglienza, proposta contestualmente alla domanda di protezione internazionale, negli stessi moduli, tramite la dichiarazione di mancanza di mezzi di sostentamento sufficienti. Dunque le richieste di accoglienza precedenti l’entrata in vigore del decreto Sicurezza vanno valutate contestualmente alle leggi vigenti al momento della presentazione e che prevedevano l’accoglienza nello SPRAR, per un certo periodo, anche dei titolari di protezione umanitaria.

 

Sulla base della legge 132, invece, le prefetture hanno negato e rifiutato l’accoglienza a tutti i titolari di protezione umanitaria, i quali sono stati sistematicamente esclusi dall’accoglienza dopo il 5 ottobre 2018, con grave pregiudizio a persone, famiglie e minori. La pubblica amministrazione, i prefetti e il Servizio centrale SPRAR, infatti, hanno ingiustamente ritenuto che queste persone non potessero essere più collocate ed ospitate nel Sistema di protezione e ne hanno dichiarata cessata anche l’accoglienza nei centri “straordinari”.

 

Ci auguriamo che i tribunali, d’ora in poi, accettino i ricorsi presentati da chi si ritiene ingiustamente discriminato.