Ivana VERONESE: comunicato Stampa del 25/02/2019
Permesso convertibile in «motivi di lavoro»
Permesso convertibile in «motivi di lavoro»
25/02/2019  | Immigrazione.  

 

Per la Corte alle domande presentate prima del 5 ottobre 2018, va riconosciuto un permesso umanitario per “casi speciali” della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

 

(di Beppe Casucci) Roma, 25 febbraio 2019 - La domanda di protezione umanitaria presentata prima dell’entrata in vigore del DL sicurezza, non incorre nella nuova legislazione confermata con la legge 113 del 2018, e va dunque “scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione”. Lo ha detto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4890 del 19 febbraio u.s.

 

Questo comporta ad alcune conseguenze pratiche.

 

Va ricordato che molte Prefetture hanno applicato – fin da ottobre scorso- la nuova normativa a tutti i richiedenti protezione, facendo venir meno il principio di accoglienza negli ex Sprar. Questo ha comportato la messa per strada di migliaia di persone, da un giorno all’altro, e la perdita del permesso di soggiorno per motivi umanitari con il risultato di un ingrossamento del già grande bacino della irregolarità in Italia.

 

La Corte ha ribadito in questo caso il principio di irretroattività contenuto nell'articolo 11 delle preleggi, indicando l’obbligo di giudicare diversamente lo status di chi ha fatto la richiesta di protezione prima, da quelli che l’hanno presentata dopo il 5 ottobre 2018.

 

In pratica questo significa che se un “umanitario” ne farà richiesta, dovrà poter essere ammesso, o riammesso, nelle strutture di accoglienza, invece che dormire per strada e chiedere l’elemosina per poter mangiare qualcosa. Una condizione umiliante per la persona e mal sopportata dalla cittadinanza in genere.

 

Ma significa anche, secondo la Cassazione, che “all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dei presupposti esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018,  dovrà far seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura "casi speciali" della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

 

Una opzione questa che darà la chance al profugo di cercarsi un lavoro legale, invece che finire nel buco nero del lavoro sommerso.

 

Leggi:  La sentenza