Ivana VERONESE: comunicato Stampa del 25/02/2019
Illegittima la proroga del trattenimento senza un provvedimento scritto e motivato
Illegittima la proroga del trattenimento senza un provvedimento scritto e motivato
25/02/2019  | Immigrazione.  

 

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Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga dello stesso deve essere adottato per iscritto, riferire le ragioni del trattenimento, contenere specifiche indicazioni riguardanti le procedure previste dal diritto nazionale per contestare il provvedimento e deve essere notificato al richiedente in una lingua comprensibile.

 

Roma, 25 febbraio 2019 - Lo scorso 15 gennaio il Tribunale di Palermo, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ha emesso una significativa pronuncia in materia di garanzie procedurali connesse al diritto alla libertà personale. Nello specifico il provvedimento riguarda la proroga del trattenimento di un richiedente asilo all’interno di un Centro per il rimpatrio.

 

Ai sensi dell’art. 6, co. 5, del D.lgs. 142 del 2015, il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga dello stesso deve essere adottato per iscritto, riferire le ragioni del trattenimento, contenere specifiche indicazioni riguardanti le procedure previste dal diritto nazionale per contestare il provvedimento e deve essere notificato al richiedente in una lingua comprensibile.  D’altronde la notifica deve essere specifica in modo che la persona possa agire immediatamente per contestare la privazione della libertà o la sua proroga, altrimenti il riconoscimento di diritti sostanziali senza un corrispondente diritto di agire risulterebbe illusorio.

 

Diversamente, nel caso di specie, non era stato emesso dal Questore di Trapani alcun provvedimento amministrativo suscettibile di controllo giudiziario ma solo un invito rivolto dal dirigente dell’ufficio immigrazione al Tribunale tendente a valutare l’opportunità di una proroga della privazione della libertà. Tenendo quindi conto che il diritto alla libertà personale obbliga lo Stato a fornire garanzie procedurali per gli individui durante arresti e detenzioni con la finalità di contrastare privazioni arbitrarie della libertà e che queste garanzie costituiscono una parte integrante del diritto alla libertà personale, il giudice ha ritenuto irricevibile tale invito.

 

In aggiunta, il giudice ricorda come la brevità della privazione della libertà costituisca un principio basilare, potendo un richiedente essere trattenuto soltanto fintantoché sussistono i motivi che legittimano la detenzione. Nel caso specifico, la stessa non poteva quindi protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’esame della richiesta di protezione internazionale. Viene quindi chiarito che ritardi nelle procedure amministrative non imputabili al richiedente non giustificano un prolungamento del trattenimento.

 

Scarica: Tribunale di Palermo, decreto del 15 gennaio 2019 in materia di proroga del trattenimento di richiedente asilo