Ivana VERONESE: comunicato Stampa del 04/12/2019
Tribunale di Roma: danni morali ai migranti respinti illegittimamente
Tribunale di Roma: danni morali ai migranti respinti illegittimamente
04/12/2019  | Immigrazione.  

 

Il giudice monocratico capitolino si è mosso sulla scia dell sentenza Hirsi con la quale la Cedu ha condannato l’Italia per un caso analogo

 

Di Patrizia Maciocchi

 

(www.ilsole24ore.com del 3 dicembre 2019) - Il Trattato di amicizia siglato nel 2008 tra l’Italia e la Libia non consente allo Stato che intercetta in mare i migranti per un salvataggio di consegnarli alle autorità libiche. Se lo fa, viola sia la Costituzione - che riconosce il diritto di asilo a chi non può esercitare nel suo paese le libertà fondamentali - sia le norme sovranazionali che vietano i respingimenti di massa e i trattamenti inumani e degradanti. Il Tribunale civile di Roma con la sentenza 22917 del 28 novembre scorso, ha riconosciuto il diritto ai risarcimenti e ad entrare in Italia, per chiedere la protezione internazionale a 14 eritrei che erano stati respinti in Libia, nel 2009.

 

Il tribunale capitolino si è mosso sulla scia della sentenza Hirsi Jamaa con la quale, nel 2012, la Corte europea dei diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia a risarcire i danni subiti da un gruppo di migranti che, analogamente a quanto avvenuto nel caso esaminato dal Tribunale romano, erano stati consegnati ai libici dopo un salvataggio avvenuto a 35 miglia a sud di Lampedusa, senza che fosse stata offerta prima la possibilità di fare domanda per la protezione internazionale. Alla base di quel verdetto, l’articolo 4 del Protocollo addizionale alla Cedu che vieta le espulsioni collettive degli stranieri. Dal giudice monocratico del Tribunale romano, è stato valorizzato anche l’articolo 33 della Convenzione di Ginevra sul principio di non respingimento, che diventa rilevante ogni volta che un o Stato adotta una misura utile a rinviare un richiedente asilo o un rifugiato verso paesi in cui la sua vita o la sua libertà sono minacciate.

 

L’accordo Italia-Libia

 

Non passa la tesi del Governo italiano secondo il quale la consegna alle autorità libiche era in linea con l’Accordo sottoscritto a Bengasi nell’agosto 2008. Per il tribunale di Roma quel Trattato non solo non disciplina i respingimenti ma prevede espressamente, all’articolo 1, il rispetto della legalità internazionale, rinviando agli obblighi del diritto sovranazionale. Nel rispetto della Costituzione e delle norme internazionali le autorità che salvano migranti in mare hanno dunque l’obbligo di esaminare la situazione dei singoli, senza attuare respingimenti verso territori a rischio.

 

I risarcimenti

 

Questo con la precisazione che la mancata richiesta di asilo non consente di ignorare che in alcuni Paesi, come la Libia, esiste un sistematico mancato rispetto dei diritti umani. Il Tribunale accoglie la richiesta nei confronti della Presidenza del Consiglio e del ministero della Difesa condannati in solido a risarcire 15 mila euro per i danni non patrimoniali a ciascuno dei 14 ricorrenti. Inoltre il giudice accerta il diritto ad entrare in Italia per presentare la domanda di riconoscimento della protezione internazionale o speciale, secondo le forme individuate dall’autorità amministrativa competente.

 

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