Ivana VERONESE: comunicato Stampa del 20/05/2020
DL Rilancio – Novità su lavoro e immigrazione
DL Rilancio – Novità su lavoro e immigrazione
20/05/2020  | Immigrazione.  

 

Il Decreto-Legge Rilancio è stato pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale. Di seguito i cambiamenti introdotti in materia di lavoro e immigrazione.

 

ART.83 “Modifiche all’art. 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo”

 

Il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che il Decreto Cura Italia aveva previsto per 60 giorni dalla data del 17 marzo 2020, viene esteso dal nuovo Decreto Rilancio a 5 mesi (quindi fino al 16 agosto 2020).

 

Resta immutato il campo di applicazione della disposizione che continua ad interessare sia i licenziamenti individuali che collettivi.

 

La norma introduce, inoltre, la sospensione delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 7 Legge 604/1966.

 

Ai fini della conservazione dei posti di lavoro, è in aggiunta, prevista la possibilità per quei datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo tra il 23 febbraio ed il 17 marzo 2020, di poterli revocare, presentando contestuale richiesta di cassa integrazione con decorrenza dalla data del licenziamento. In tal modo il rapporto di lavoro si intenderà ripristinato senza soluzione di continuità. 

 

ART.99 “Disposizioni in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine”

 

Questa norma introduce una deroga alla disciplina dei contratti a tempo determinato, prevedendo l’esclusione dell’apposizione delle causali legali (di cui all’art. 19, comma 1 del d.lgs 81/2015), alle proroghe e ai rinnovi dei contratti a termine in corso, fino al 30 agosto 2020.

 

ART. 103 - “Emersione di rapporti di lavoro”

 

Come sapete questa disposizione è stata al centro di un dibattito molto acceso.

 

Come UIL abbiamo più volte espresso la necessità di una regolarizzazione delle lavoratrici e lavoratori che svolgono la loro attività in nero, in qualsivoglia settore produttivo, siano essi italiani che stranieri.

 

Per questi ultimi, la irregolarità dello status è spesso un’aggravante per le loro condizioni di lavoro e di vita, che produce gravi situazioni di sfruttamento.  

 

Questa nostra posizione, chiara e coerente, trova oggi maggior ascolto anche da parte di altri soggetti più restii, in questo momento di emergenza sanitaria, in cui il contributo di questi lavoratori si è dimostrato fondamentale soprattutto per il settore agro-alimentare e perché la loro prestazione lavorativa è stata spesso effettuata senza la fornitura degli indispensabili dispositivi di sicurezza sanitaria, tanto da mettere loro e tutti a rischio di una diffusione del contagio.

 

Dopo molte discussioni, il Governo è finalmente giunto ad una intesa sul tema dell’emersione del lavoro nero attraverso questa disposizione che reputiamo un buon risultato seppur limitato ad alcune attività e notevolmente complesso nelle modalità di attuazione.

 

Oltre a questa norma in cui si specificano destinatari, condizioni e limiti del procedimento di emersione, occorrerà attendere l’emanazione (entro 10 giorni dall’entrata in vigore del DL Rilancio), di un Decreto dal Ministero dell’Interno di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Agricole, che definirà le modalità di presentazione dell’istanza di regolarizzazione ed i limiti di reddito del datore di lavoro.

 

In attesa di ulteriori specifiche sul tema, la norma prevede:

 

-Assunzione con contratto di natura subordinata di cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o di cittadini italiani e stranieri che hanno in corso un rapporto di lavoro irregolare. Tali cittadini debbono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, comprovando la presenza con rilievi fotodattiloscopici effettuati prima di tale data, oppure dimostrare di aver soggiornato in precedenza, in forza della dichiarazione di presenza resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68.

 

- Richiesta di un permesso di soggiorno temporaneo di sei mesi da parte dei cittadini stranieri che hanno il proprio permesso scaduto alla data del 31 ottobre 2019, o in scadenza e che non abbiano lasciato il Paese prima di tale data dell’8 marzo 2020. Dovranno però dimostrare di aver già lavorato nei settori interessati dalla procedura. 

 

- Datori di lavoro che possono regolarizzare:

 

- Datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’UE

 

- Datori di lavoro stranieri in possesso di titolo di soggiorno

 

- Regolarizzazione nei seguenti settori di attività:

 

- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; 

 

- assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorchè non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;

 

- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

 

La richiesta avanzata al Governo dalla UIL, si estendeva anche ad altri settori di attività, dove egualmente forte è il ricorso al lavoro nero, quali l’edilizia, la logistica ed il terziario.

 

- Per la regolarizzazione dovrà essere presentata una ISTANZA a partire dal 1 giugno al 15 luglio 2020, le cui modalità verranno definite dal Decreto del Ministero dell’Interno su citato.

 

I canali per presentarla sono diversi a seconda del destinatario della regolarizzazione:

 

- INPS: per la regolarizzazione di lavoratori italiani o di cittadini di uno Stato membro dell’UE

 

- Sportello unico per l’Immigrazione: per i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale

 

- Questura: per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, che potranno richiedere un “permesso di soggiorno temporaneo” i 6 mesi dalla presentazione dell’istanza. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno temporaneo, i cittadini stranieri dovranno risultare presenti nel territorio italiano alla data dell’8 marzo 2020 secondo le modalità sopra citate.

 

- Il permesso di soggiorno temporaneo potrà essere convertito in “permesso di soggiorno per motivi di lavoro”, ma a tal fine è necessario che alla scadenza del permesso temporaneo, il cittadino straniero esibisca un contratto di lavoro subordinato.

 

Non sono ammessi alle procedure di emersione i cittadini stranieri espulsi o condannati in precedenza per reati previsti dall’art. 380 del codice di procedura penale.

 

Dalla data in vigore del presente decreto fino alla conclusione delle istanze, sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore. La sospensione cessa nel caso la procedura non si concluda per la mancata presentazione delle parti, rigetto dell’istanza o archiviazione della medesima.

 

Rispetto all’ISTANZA è molto importante il richiamo che la norma fa all’applicazione di una retribuzione non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

Nelle more dell’emanazione del Decreto del Ministero dell’Interno, e per gli ulteriori dettagli e novità che riguardano questo argomento, si rinvia alla lettura della norma su cui non mancheremo di fornirvi ulteriori elementi ed analisi.

 

Verranno adottate, da parte delle Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, misure idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative dei cittadini stranieri, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato, con il supporto del Servizio Nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana.

 

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