Ivana VERONESE: comunicato Stampa del 27/07/2020
Regolarizzazione, chiarimenti sulle modalità di avvio dell'attività lavorativa
Regolarizzazione, chiarimenti sulle modalità di avvio dell'attività lavorativa
27/07/2020  | Immigrazione.  

 

La circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Interno del 24 luglio, fornisce importanti chiarimenti su diversi aspetti dubbi della procedura di regolarizzazione in corso.

 

A pochi giorni dalla scadenza della procedura di emersione dal lavoro irregolare, una circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Interno del 24 luglio scorso, fornisce ulteriori chiarimenti su diversi aspetti e dubbi inerenti la procedura stessa.  La circolare in primo luogo chiarisce le modalità per l'avvio dell'attività lavorativa nelle more della definizione della procedura di emersione, ovvero prima della convocazione delle parti presso lo Sportello Unico. Importanti precisazioni vengono fornite anche sull'attribuzione del codice fiscale provvisorio, nel caso in cui il lavoratore da assumere sia sprovvisto del codice fiscale. Altro chiarimento atteso è quello relativo alla possibilità nel settore del lavoro domestico o di assistenza alla persona dell'avvio della procedura da parte di più datori di lavoro. È questo, ad esempio, il caso in cui un lavoratore domestico lavori ad ore presso più datori di lavori. La circolare chiarisce che i datori di lavoro potranno essere al massimo tre, ognuno dovrà avviare la domanda separatamente, indicando nel "modello EM dom" il fatto che i datori di lavoro sono più di uno. La circolare ribadisce, inoltre, che nel settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona è possibile regolarizzare rapporti di lavoro a tempo ridotto (part‐time), purché, con la retribuzione prevista dal CCNL e comunque non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale (euro 459,83 mensili). Ancora: viene chiarito che per i rapporti di lavoro in agricoltura a tempo determinato dovrà essere assicurata la garanzia occupazionale minima di almeno 5 giornate.

 

Con riferimento ai richiedenti asilo, la circolare ribadisce che la procedura di regolarizzazione può essere avviata anche in favore di un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo che abbia in corso un rapporto di lavoro irregolare o che debba ancora essere assunto dal datore di lavoro. In tale ipotesi, al momento della stipula del contratto di soggiorno, lo Sportello Unico consegnerà un'informativa, in relazione alla possibilità di poter mantenere attiva o meno la procedura di riconoscimento della protezione internazionale.

 

La circolare, infine, chiarisce che nell'ipotesi di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno non convertibile che consente di svolgere attività lavorativa - ad es. permesso di soggiorno per richiesta asilo, per lavoro stagionale, ecc. - se il lavoratore ha già in essere un rapporto di lavoro part-time regolarmente instaurato, potrà essere avviata nei suoi confronti la procedura di emersione per un altro contratto part-time nei settori ammessi dalla norma.

 

L'accesso alla procedura non è invece possibile per la conversione del permesso di soggiorno nel caso in cui il lavoratore abbia un rapporto di lavoro già regolarmente instaurato full-time.

 

Nel valutare positivamente le ulteriori precisazioni provenienti dai due ministeri, come UIL notiamo però come ancora nessuna novità - a poche settimane dalla conclusione della procedura di emersione - venga sul fronte della determinazione del contributo forfettario (retributivo, contributivo e fiscale) che il datore di lavoro è tenuto a pagare nel caso di emersione di un lavoratore irregolare. Un ritardo eccessivo, che certamente si rifletterà negativamente sul numero di casi di emersione di lavoro subordinato.  

 

Leggi Circolare congiunta Ministero Interno- Ministero del Lavoro del 24 luglio 2020