: comunicato Stampa del 11/07/2017
Congedo di paternità: ennesima discriminazione dei dipendenti del Pubblico Impiego
Congedo di paternità: ennesima discriminazione dei dipendenti del Pubblico Impiego
11/07/2017  | PariOpportunità.  

 

L'articolo 4, comma 24, lettera a), legge 28 giugno 2012, n. 92 ha istituito il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

 

L'articolo 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha prorogato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2017.

 

Il Coordinamento Pari Opportunità e Politiche di Genere UIL segnala che ancora oggi tale norma non è estesa ai padri lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche in quanto, così come chiarito dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’applicazione è rimandata ad una norma di approvazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione che individui e definisca gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina. Norma che ancora non è stata approvata.

 

I lavoratori del pubblico impiego sono ancora una volta soggetti a trattamenti discriminatoried è quindi necessario che le istituzioni interessate procedano alla  promulgazione, in tempi brevi, della norma sopra richiamata che permetta l’estensione dell’istituto a tutti i lavoratori che sono diventati padri nell’anno solare 2017 al fine di un equo trattamento tra dipendenti pubblici e privati.