10 maggio 2018 - E’ stato approvato oggi dalla Conferenza Unificata lo schema di decreto per il riparto del fondo inquilini morosi incolpevoli, proposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan.
Il Fondo, pari a 45,84 milioni di euro, rappresenta uno strumento di sostegno al reddito per le categorie sociali più deboli e consiste nell’erogazione di contributi a favore di inquilini che, per intervenute perdita o riduzione del reddito, non riescono più a corrispondere il canone di locazione. Si tratta di uno strumento a forte valenza sociale da intendere come ammortizzatore, che facilita il pagamento dei canoni di locazione riducendo, al contempo, il fenomeno della morosità.
Le risorse sono ripartite tra Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in questo modo:
Piemonte 5.718.461,74 euro; Valle d'Aosta 84.276,68; Lombardia 9.293.704,62; Provincia autonoma Trento 175.576,42; Provincia autonoma Bolzano 112.368,91; Veneto 2.123.304,17; Friuli-V.Giulia 301.991,44; Liguria 1.650.112,10; Emilia-Romagna 5.162.293,38; Toscana 3.810.848,06; Umbria 677.036,44; Marche 1.256.852,90; Lazio 6.284.264,51; Abruzzo 660.752,59; Molise 57.940,22; Campania 4.296.072,11; Puglia 2.298.245,30; Basilicata 74.912,61; Calabria 424.894,94; Sicilia 1.001.103,04; Sardegna 376.318,79.
Secondo i dati del Ministero dell'Interno sono 54.829, al 2017, i provvedimenti di morosità incolpevole.
Per poter accedere al fondo sono necessari una serie di requisiti.
Procedure di riparto
Ciascuna annualità viene ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni. In sede di primo riparto (2014) sono stati stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi.
Le risorse rese disponibili dal Fondo sono assegnate prioritariamente alle regioni che hanno emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto.
Per giungere all’individuazione del coefficiente cui ancorare il riparto delle risorse è stato preso a riferimento il numero dei provvedimenti di sfratto emessi per morosità desunti dall’ultimo rapporto dell'Ufficio centrale di statistica del Ministero dell'interno sugli sfratti in Italia.
E’ stabilito, inoltre, che il 70% delle risorse disponibili sia ripartito tra tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ed il restante 30% esclusivamente tra le regioni che avevano emanato norme (alla data entrata in vigore della legge n. 124/ 2013 istitutiva del Fondo) per la riduzione del disagio abitativo, prevedendo percorsi di accompagnamento sociale.
La definizione di morosità incolpevole
E’ intesa per morosità incolpevole la “situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare da ricondurre ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali”.
I criteri di accesso ai contributi
Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
b) destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
c) titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) con residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
d) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno.
Ciascun comune verifica inoltre che il richiedente, ovvero i componenti del nucleo familiare, non siano titolare di diritto di proprietà, usufrutto od uso nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.
L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare l’importo di euro 12 mila euro in relazione alle seguenti casistiche:
Il dimensionamento del contributo
a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile;
b) fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole;
c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.
I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal comune in un’unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.
Costituiscono priorità per l’accesso le seguenti condizioni:
a) inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
b) inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;
c) inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell’alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.