Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato  - ARTIGIANATO UIL
FSBA: Operativo con la pubblicazione del Decreto Interministeriale
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02/04/2015  | Sindacato.  

 

 

 

FSBA: operativo con la pubblicazione del Decreto Interministeriale

 

 

Il 9 marzo scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale istitutivo del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato. Il Fondo è stato costituito il 24 marzo 2014 da Confartigianato, CNA, Casartigiani, Claai e CGIL, CISL,UIL, e ora dopo il Decreto ha le condizioni per iniziare ad operare.

 

Ricordiamo che esso rappresenta un nuovo importante strumento della bilateralità artigiana ed eroga prestazioni di sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività per crisi aziendale o occupazionale in tutte le aziende artigiane - da 1 dipendente in su- che applicano i ccnl artigiani e non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale.

Il versamento del contributo a FSBA da parte delle imprese è realizzato mediante EBNA con quota parte del contributo di 125,00 Euro annui per ogni lavoratore dipendente (meccanismo di raccolta dei contributi individuato dall’A.I. sul sistema degli assetti contrattuali delle relazioni sindacali e bilateralità nell’artigianato firmato da UIL e CISL, e dalla delibera del Comitato Esecutivo EBNA del 12 maggio 2010 e dall’Atto di Indirizzo della Bilateralità del 30 giugno 2010). Gli Enti Bilaterali Regionali svolgono sempre funzioni di assistenza tecnica verso i lavoratori e le aziende che versano il contributo. Nel caso in cui le Parti sociali regionali optino per la scelta della gestione diretta delle risorse di FSBA da parte del proprio EBR di riferimento, quest’ultimo svolgerà anche la funzione di erogazione delle prestazioni di FSBA. In alternativa, le Parti Sociali regionali possono optare per il trasferimento alle Inps Regionali delle quote spettanti a ciascun EBR del versamento da parte di FSBA. In entrambi i casi le Parti dovranno sottoscrivere apposite convenzioni FSBA-INPS Regionale- EBR per gli impegni e gli obblighi assunti per la gestione e la rendicontazione delle risorse nonché per l’erogazione delle prestazioni.

 

Al Fondo possono anche aderire le Associazioni che lo costituiscono e le loro società nonché quelle degli stessi enti bilaterali nazionale e regionali.