ISCRIZIONE BILATERALITA' ARTIGIANA  - ARTIGIANATO UIL
OBBLIGHI CONTRATTUALI
SENTENZA TRIBUNALE DI BERGAMO
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08/05/2015  | Contrattazione.  

 

 

Pubblichiamo la sentenza del Tribunale di Bergamo del 12 novembre 2014. Mediante tale sentenza una azienda artigiana, non aderente alla bilateralità artigiana e che non aveva erogato alla lavoratrice ricorrente l'importo forfettario di 25 Euro lordi mensili, è stata condannata alla corresponsione del suddetto importo per 24 mesi.

 

La sentenza conferma il sistema contrattuale artigiano e la norma che prevede in assenza dell'iscrizione alla bilateralità artigiana l'erogazione, a far data dal 1 luglio 2010, a ciscun lavoratore di un elemento contributivo aggiuntivo pari a 25 Euro lordi per ciscuna mensilità (A. I. 23 luglio 2009 e verbale comitato esecutivo EBNA 12 MAGGIO 2010).

 

Va altreś ricordato che il "diritto contrattuale" alle prestazioni affidate alla bilateralità comporta anche la corresponsione, da parte del Datore di lavoro, delle prestazioni erogate dagli strumenti bilaterali.