IMMIGRAZIONE  - Ivana VERONESE
Il permesso per protezione speciale dopo il decreto-legge 20/2023
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16/03/2023  | Immigrazione.  

 

 

(redazionale)  Roma, 16 marzo 2023 -  Il permesso di soggiorno per protezione speciale spetta ai richiedenti asilo che non hanno le caratteristiche per ottenere né lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria. Questo dispositivo è inteso a intervenire per difendere il richiedente dall’espulsione o dal respingimento verso un Paese ostile, in cui rischia di essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. Il permesso di soggiorno per protezione speciale è stato introdotto dalla legge 132/2018 (che ha cancellato la protezione umanitaria) e successivamente è stato modificato dal Dl 130/2020, che ha ampliato le ipotesi di divieto di espulsione. Attualmente, il decreto-legge 20/2023, ne ha nuovamente ristretto la portata, cancellando il terzo e quarto periodo dell’art. 19 del Testo unico immigrazione intesi a tener conto, in fase di valutazione della richiesta, del grado di integrazione in Italia del richiedente protezione, compresi i legami familiari.

La riforma del 2020 (decreto legge 130/2020 del ministro Lamorgese) aveva esteso il perimetro entro il quale può essere accordata la protezione speciale, modificando l’articolo 19 del testo unico per l’immigrazione, secondo il quale: "non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati”.

La protezione specialeè stata finora concessa al cittadino straniero richiedente asilo nei casi in cui la Commissione Territoriale non gli riconosca né lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, ma allo stesso tempo ritenga che non sia possibile il suo allontanamento dal territorio nazionale.

Lo status di rifugiatoè la più importante forma di protezione internazionale. Può essere riconosciuto allo straniero che faccia richiesta di asilo da uno stato membro della convenzione di Ginevra del 1951. In base alla convenzione può essere considerato un rifugiato "chiunque, nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato".

La protezione sussidiariaè un'altra forma di protezione internazionale, in questo caso prevista dall’Unione europea e recepita dal diritto italiano. Ha una durata di 5 anni ed è rinnovabile. Si tratta di una protezione che viene riconosciuta a chi non rientri nella definizione di rifugiato. Una norma del 2007 definisce il titolare di protezione sussidiaria come una persona: nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, […] correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese" (Decreto legislativo 251/2007)

Il governo Meloni, su spinta di Matteo Salvini, torna ora indietro, alla prima versione della protezione speciale, che prevedeva criteri molto restrittivi per ottenerla, come una malattia o una calamità nel Paese di origine. Nel 2020 con le modifiche introdotte dal governo Conte 2, sono state allargate le maglie della protezione speciale: da quel momento in poi è stato rilasciato il permesso di soggiorno al richiedente asilo che non possedeva le caratteristiche per ottenere la protezione internazionale, ma che era considerato comunque un soggetto a rischio.

Nel 2022 sono stati 10.865 gli stranieri beneficiari di protezione speciale, il numero più alto tra le tre tipologie di protezione,  cioè status di rifugiato e protezione sussidiaria. Le domande accolte per questa tipologia sono salite del 5% rispetto al 2021. Secondo i dati dell’ultimo rapporto del Cir, il Consiglio italiano per i rifugiati, nel 2022 sono state esaminate in Italia 52.625 richieste di protezione internazionale e i dinieghi sono stati il 53% (27.385). Ha ricevuto la protezione speciale il 21% dei richiedenti (10.865), lo status di rifugiato il 12% (6.161), la protezione sussidiaria il 13% (6.770).

I cambiamenti introdotti dal decreto-legge 20/2023 (e confermati dalla circolare del Ministero dell’Interno 0002044 del 13 marzo scorso) stanno ora producendo effetti nefasti sui diritti alla protezione di migliaia di persone che hanno come unica possibilità quella di riversarsi sulla richiesta di asilo. In molte questure italiane, infatti, dopo la pubblicazione del decreto- legge Cutro la gente viene spesso rimandata indietro con la falsa notizia che “la protezione internazionale è stata abolita”. Ma non è così: in realtà il comma 1.2 dell’art. 19 è rimasto valido con la possibilità di concedere un permesso per protezione speciale anche in caso di rigetto della domanda per protezione internazionale. Tra l’altro la soppressione del terzo e quarto periodo dell’art. 19 del TU immigrazione è in contrasto con l’art. 8 della convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), secondo cui . C’è da chiedersi, dunque, se il comportamento di chiusura di molte questure sia dovuto a cattiva informazione o non piuttosto ad indicazioni interne provenienti dal Viminale. In  ogni caso sarebbe necessaria una maggiore informazione e chiarimento, dato che la circolare del 13 marzo non è stata esplicita sull’informazione di quali domande possano essere accettate, oltre a quelle preesistenti la pubblicazione del decreto 20/2023.

Si spera, infine,  che in fase di conversione in legge del decreto 20/2023 in parlamento, possano essere effettuati cambi adeguati per permettere ai potenziali rifugiati di presentare domande. Pena il contrasto di questa legge con la normativa internazionale.